I recipienti IN PRESSIONE serbatoi e recipienti semplici, sono soggetti al decreto DM 329/2004, attuativo del DL 93 del 25.02.2000 che recepisce la CE 97/23 PED.

A questo link trovate tutti i soggetti abilitati per le verifiche

Quando si compra un impianto in pressione , il buon venditore avvisa il cliente che deve fare la Dichiarazione di Messa in Servizio , da presentare ad INAIL tramite portale CIVA ; questa attività non è mai inclusa nella fornitura , la ditta  VENDITRICE è tenuta a fornire i certificati CE e la dichiarazione di corretta installazione ma solo se monta effettivamente l’impianto , altrimenti sarà l’impiantista (o elettricista o idraulico) a doverla fornire.

Nel nostro caso , possiamo offrirlo come Servizio Accessorio e trovate l’importo nelle condizioni di fornitura .

In nessun caso gestiamo pratiche di impianti venduti da terzi , non è il nostro lavoro principale, è un servizio per i nostri clienti ; si trovano in rete decine di studi tecnici in grado di preparare queste pratiche anche se sono pratiche semplici che solitamente gestisce l’RSPP interno in piena autonomia .

DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO:

si intende la dichiarazione da presentare all’INAIL attraverso il portale CIVA e all’AUSL competente per territorio, contenente i seguenti allegati in base a quanto previsto dall’art. 6.1 del DM n° 329/2004:

  1. una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; in breve sostanza bisogna individuare che le valvole di sicurezza scarichino più aria della sommatoria della resa dei compressori se sono posti nella stessa rete e che le stesse aprano ad una pressione inferiore della pressione di collaudo del serbatoio
  2. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’artt.38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
  3. verbale di verifica obbligatoria in messa in servizio ai sensi dell’art. 4 comma 1, ove prescritta;
  4. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica, se ne ricorre il caso;
  5. copia dichiarazione di conformità CE delle attrezzature o dell’insieme.

VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO O DI PRIMO IMPIANTO:

Controllo che consiste nell’accertamento da parte dell’ente verificatore INAIL , che l’attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto delle istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell’attrezzature stessa; in particolare la verifica è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi. La verifica di messa in servizio, qualora necessaria, deve essere richiesta tramite apposito modulo dall’azienda utilizzatrice dell’attrezzatura in pressione.

RIQUALIFICAZIONE PERIODICA:

controllo periodico obbligatorio a carico dell’utilizzatore eseguito, dagli enti abilitati, sulle attrezzature a pressione messe in servizio, per verificare la loro idoneità alla prosecuzione dell’esercizio. Le verifiche di riqualificazione possono essere di:

Verifica di integrità: viene eseguita attraverso un esame visivo sia interno che esterno alla attrezzatura in pressione  e attraverso controlli strumentali che permettono di determinare se l’attrezzatura rientra ancora nei limiti stabiliti dal fabbricante ( es. controlli di spessore).

Verifica di funzionamento: viene eseguita per valutare la rispondenza delle condizioni effettiva di utilizzo dell’attrezzatura con quanto riportato sia nella dichiarazione di messa in servizio che nel manuale d’uso e manutenzione del fabbricante. In questa fase

vengono inoltre sottoposti a verifica di funzionalità anche gli accessori di sicurezza ( es. valvole di sicurezza).

CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE

GRUPPO 1: comprende i fluidi pericolosi. Per i fluidi si intendono le sostanze o i preparati definiti all’art.2, comma2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n°52 “esplosivi”, “estremamente infiammabile”, “ facilmente infiammabili”, “infiammabili”, “altamente tossici”, “comburenti”.

GRUPPO 2: comprende tutti i fluidi che non rientrano nel gruppo 1. L’aria compressa rientra in questo gruppo.

La categoria di rischio dell’attrezzature a pressione viene determinata attraverso l’utilizzo dei una serie di tavole presenti nel DLgs 93/2000  e riportate negli allegati del DM 329/2004.

Queste tabelle, funzione della pressione massima ammissibile e del volume dell’attrezzatura in pressione, cambiano a seconda del fluido contenuto e della sua pericolosità. Di seguito sono riportate le tavole relative al caso in cui il fluido contenuto nell’attrezzatura

Servizio di manutenzione programmata

Un contratto di manutenzione  garantisce la regolare periodicità delle manutenzioni e coadiuva l’utente nell’esecuzione degli obblighi di legge. Inoltre è provato che intervenire regolarmente sui compressori, essiccatori e serbatoi, previene il guasto e abbatte i tempi di fermo produzione, riducendo di oltre la metà il costo complessivo dell’impianto.

La nostra azienda oltre a gestire impianti ATLAS COPCO gestisce regolarmente anche sale compressori Multimarca con ricambi originali.

Per il vostro preventivo personalizzato scrivere a sabrina.vitali@ariac.it

La corretta manutenzione è obbligatoria Dlgs 81/08 art 15 ; Dlgs 106/09 art 71.

FAQ Domande più comuni sulla 329/04 MESSA IN SERVIZIO : LINK

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